CAPIRE LE DISPOSIZIONI

LEGISLAZIONE EUROPEA PER I DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DALLA DIRETTIVA 89/686 AL REGOLAMENTO DPI 2016/425

Il 20 Aprile 2016

è entrato in vigore il nuovo Regolamento n. 2016/425 sui DPI, che abroga a partire

dal 21 Aprile 2018, con una fase di transizione di due anni la Direttiva CE 89/686.

Tale Regolamento, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione

individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e

della sicurezza degli utilizzatori e stabilisce le norme sulla libera circolazione dei DPI nell‘Unione Europea.

Il nuovo Regolamento riporta diversi requisiti al suo interno, come:

·

La tracciabilità del prodotto lungo tutta la catena di fornitura, per facilitare e assicurare un’efficace identificazione

degli operatori economici

·

Tale Regolamento si applica anche ai prodotti di comune uso privato come ad esempio per la protezione contro il

calore (presine e guanti da forno)

·

I Certificati di conformità di tutti i DPI hanno una validità massima di 5 anni

·

Un sistema di autocontrollo interno della produzione, per assicurare la conformità della stessa

·

Obbligo di messa a disposizione di requisiti aggiuntivi di documentazione riguardanti ad esempio le istruzioni per

l‘uso e le dichiarazioni di conformità

Il Regolamento porta ad individuare gli operatori economici: sviluppatori del prodotto e fabbricanti, distributori

e importatori, responsabili dei test e delle certificazioni; tutti gli operatori economici hanno legalmente e

collettivamente, la responsabilità di garantire la sicurezza dei prodotti DPI

FABBRICANTE: Responsabilità/Cambiamenti

IMPORTATORE: Responsabilità/Cambiamenti

DIRETTIVA 89/686/CEE -

Prima del 21/04/2019

Nessun requisito definito

REGOLAMENTO UE 2016/425 - A partire dal 21/04/2019

• Immettere sul mercato solo DPI conformi

• Informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio

• Collaborare con le autorità in una lingua che possa essere facilmente compresa da tali autorità

• Non mettere a disposizione sul mercato DPI considerati non conformi ai requisiti essenziali di

salute e sicurezza ed all‘occorrenza, eseguire prove a campione

• Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DPI

• Indicare sul DPI o sull‘imballaggio nome e indirizzo postale (se il fabbricante si trova al di fuori dell‘UE)

• Assicurare lo svolgimento della valutazione di conformità, nonché la disponibilità del marchio

CE, delle corrette marcature, indicazioni e la dichiarazione di conformità DdC UE

• Garantire che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni per l‘uso IFU

DISTRIBUTORE: Responsabilità/Cambiamenti

DIRETTIVA 89/686/CEE -

Prima del 21/04/2019

Nessun requisito definito

REGOLAMENTO UE 2016/425 - A partire dal 21/04/2019

• Agire con la dovuta diligenza e verificare che il DPI rechi le corrette marcature e che sia accompagnato dai

documenti necessari in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori

• Non mettere a disposizione sul mercato DPI considerati non conformi ai requisiti essenziali di

salute e sicurezza

• Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DPI

• Adottare azioni correttive in caso di mancata conformità del DPI e informare le autorità

competenti qualora il DPI presenti un rischio da cui i requisiti di rintracciabilità

• Collaborare con le autorità e fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità

• Diventare responsabili di eventuali alterazioni apportate ai prodotti in entrata

CLASSIFICAZIONE DEI DPI IN 3 CLASSI SULLA BASE

DELLE DEFINIZIONI DI RISCHIO: CATEGORIA I, II, III

CATEGORIA I

Comprende esclusivamente i seguenti

rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali

b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o

contatto prolungato con l’acqua

c) contatto con superfici calde che non superino i 50°C

d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole

(diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)

e) condizioni atmosferiche di natura non estrema

CATEGORIA II

Comprende i rischi diversi da quelli elencati

nelle categorie I e III.

I DPI progettati per proteggere contro i rischi di livello

intermedio, devono essere sottoposti a test specifici

e ottenere la certificazione da un ente notificato

indipendente. Solo tali enti abilitati possono rilasciare

il marchio CE. Senza l’apposito marchio CE, il DPI non

può essere venduto e nemmeno utilizzato

CATEGORIA III

Comprende esclusivamente i rischi che

possono causare conseguenze molto gravi

quali danni irreversibili alla salute o morte

con riguardo quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute

b) atmosfere con carenza di ossigeno

c) agenti biologici nocivi

d) radiazioni ionizzanti

e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili

a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti

comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°C

o inferiore

g) cadute dall’alto

h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione

i) annegamento

j) tagli da seghe a catena portatili

k) getti ad alta pressione

l) ferite da proiettile o da coltello

m) rumore nocivo

I DPI progettati per proteggere contro i più alti

livelli di rischio (Cat. III), devono essere testati e

certificati da un ente notificato. Deve essere, inoltre,

sottoposto a verifica indipendente il sistema di

controllo qualità attuato dal produttore per garantire

l’omogeneità e la continuità della produzione.

DIRETTIVA 89/686/CEE -

Prima del 21/04/2019

Ai sensi della direttiva, il fabbricante

doveva far sì che i prodotti fossero

certificati. Inoltre, non mettere

a disposizione sul mercato DPI

considerati non in grado di

soddisfare i requisiti essenziali

di salute e sicurezza. Rendere

disponibili: il marchio CE, le corrette

marcature ed indicazioni, le istruzioni

per l‘uso e la dichiarazione di

conformità UE

REGOLAMENTO UE 2016/425 - A partire dal 21/04/2019

• Garantire che il DPI sia sicuro oltre che sicuro per l‘uso previsto e conforme

• Predisporre apposite procedure affinché la produzione in serie rimanga conforme al

regolamento sui DPI

• Adottare azioni correttive in caso di mancata conformità e informare le autorità competenti

qualora il DPI presenti un rischio

• Collaborare con le autorità in una lingua che possa essere facilmente compresa da tali autorità

• Indicare sul DPI o sull‘imballaggio il proprio nome e recapito unico postale

• Garantire che il DPI rechi un numero seriale, di lotto o di tipo

• Eseguire la valutazione di conformità, applicare il marchio CE e redigere la dichiarazione di

conformità UE (DdC UE)

• Tenere il fascicolo tecnico + la DdC UE disponibili per 10 anni dopo che il DPI è stato

immesso sul mercato

• Far sì che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni per l‘uso IFU e fornire la DdC UE con

il DPI o aggiungere l‘indirizzo Internet da cui sia possibile accedervi

• Informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio

• All‘occorrenza, eseguire prove a campione

• Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DPI

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