Rapporto tra venditore e compratore (Art. 1490 cc)
L’ar t. 1490 del codice civile stabilisce che il venditore è tenuto a garantire
che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a
cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In
presenza di vizi il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione
del contratto (cioè lo scioglimento del contratto con la restituzione di
quanto pagato) ovvero la riduzione del prezzo. Il compratore, perde il
diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla
scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti. La denunzia,
tuttavia, non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del
viziool’haoccultato.L’azionesiprescrive,inognicaso,in1annodalla
consegna del bene acquistato (Ar t. 1495 c.c.).
Rapporto tra compratore e più soggetti (Art. 1669 cc)
Il vizio acustico rientra tra i gravi difetti dell’immobile in quanto pregiudica
in modo sensibile il godimento e l’utilizzazione dell’abitazione.
Conseguentemente, incide sulla funzione propria del bene (Cassazione
27 gennaio 2012 n. 1190). Tale situazione è regolata dall’art.1669 c.c.
La norma prevede che se l’immobile presenta “gravi difetti, l’appaltatore
è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa,
purché sia fatta la denunzia entro 1 anno dalla scoperta”. A tal proposito
si veda la sentenza del Tribunale di Milano del 13 novembre 2015, n.
12818; una sentenza che ha ribadito che i difetti dovuti ad un inadeguato
isolamento acustico sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi di cui
all’art. 1669. Nel caso dell’Art. 1669 cc la garanzia sul bene immobiliare
si estende a 10 anni dalla consegna del bene. L’articolo è invocabile
anche contro il costruttore-venditore, il progettista ed il direttore lavori.
Il cerchio virtuoso grazie al quale si realizza il comfort acustico al riparo da contestazioni legali
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SCARICO IDRICO
Come la legge italiana tutela i diritti del compratore di un immobile
Il rispetto del requisito acustico di un edificio è stabilito per legge dal DPCM 5/12/1997 e ad esso è strettamente legata l’idoneità del bene immobiliare.
Il mancato rispetto di tale requisito implica un difetto, un vizio dell’immobile che ne pregiudica il suo valore o il suo utilizzo.
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Il COSTRUTTORE risponde direttamente all’acquirente
in caso d’indennizzo economico per problemi di
rumorosità (vizi/difetti occulti secondo art. 1490 c.c./1
anno - art.1669c.c./10anni).
Il PROGETTISTA concorre al rispetto delle norme e
leggi vigenti indicando materiali e soluzioni applicative
idonee alla realizzazione del progetto di impianto. Il
progettista può essere chiamato in causa nel caso di
denuncia per gravi difetti dell’immobile in ragione
dell’art. 1669 c.c. entro i 10 anni di garanzia decorrenti
dall’atto di vendita del bene .
L’ INSTALLATORE IDRAULICO e’ responsabile della
corretta posa in opera nel rispetto del D.M. n.37 del
22/01/2008 con la relativa dichiarazione di conformità
a regola d’arte. L’installatore può essere chiamato in
causa nel caso di denuncia per gravi difetti
dell’immobile in ragione dell’art. 1669 c.c. entro i 10
anni di garanzia decorrenti dall’atto di vendita del bene .
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato
realizzato in modo conforme alla regola del'arte, secondo quanto
previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli
usi a cui è destinato l'edicio, avendo in par ticolare:
£ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'ar t. 5 da (2)
£ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)
£ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione
(artt.5e6);
£ controllato l'impianto ai ni della sicurezza e della funzionalità
con esito positivo, avendo eseguito le veriche richieste dalle
norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
£ progetto ai sensi degli ar ticoli 5 e 7 (4);
£ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
£ schema di impianto realizzato (6);
£ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o
parziali già esistenti (7);
£ copia del cer ticato di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali.
La dichiarazione di conformità della progettazione e
posa di un impianto idraulico (DM N°37 22/01/2008)
La dichiarazione di conformità di un impianto idraulico deve essere redatta nel rispetto
del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 -
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera A della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 61 il 12 marzo 2008). Il decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli
stessi o delle relative pertinenze. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle
verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità
dell'impianto idraulico, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6 del
D.M. 37 del 22/01/2008. Di tale dichiarazione, debbono fare parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui
all'ar ticolo 5 del D.M. 37 del 22/01/2008 (si veda esempio qui lato) .
Catalogo Generale 2022
S
C
A
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I
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