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Condizioni generali

di venditA

1. Informazioni generali, ambito di applicazione

Le seguenti CGV valgono solo per forniture e prestazioni di Porcelaingres GmbH, Vetschau (Germania) e per le imprese clienti.

Le seguenti CGV si applicano a tutte le forniture di Porcelaingres GmbH, Vetschau (Germania) in Germania così come per gli ordini dall’estero.

Le offerte di Porcelaingres GmbH, Vetschau (Germania) sono senza impegno e non vincolanti per quanto da noi non espressamente indicate come vincolanti. Le nostre

Condizioni Generali sono vincolanti anche se il partner contrattuale nel proprio ordine fa riferimento alle proprie condizioni generali che sono in contrasto con le nostre. Le

condizioni dell’altra parte in conflitto o divergenti dalle nostre Condizioni Generali non vengono riconosciute e non costituiscono parte integrante del contratto.

I rappresentanti commerciali che mediano gli ordini per noi non sono autorizzati ad accettare Condizioni Generali o altre disposizioni contrattuali che si discostano dalle presenti

CGV.

2. Ordine, conferma d’ordine, contratto

Un contratto viene concluso a seguito dell’ordine del cliente (offerta) e della nostra conferma d’ordine (accettazione). Possiamo accettare un ordine entro 2 settimane dal

ricevimento. Le offerte da parte nostra che precedono l’ordine del cliente non sono mai vincolanti. Una nostra conferma d’ordine che si discosta dall’ordine è una nuova offerta.

Questa offerta si considera accettata se il cliente - nel caso sia un commerciante - non risponde alla lettera di conferma commerciale.

3. Trasferimento del rischio

Le nostre condizioni di consegna degli ordini sono generalmente franco fabbrica. Gli accordi diversi devono essere concordati caso per caso e per iscritto. Se la merce viene

spedita al contraente su sua richiesta, il rischio di perdita o di deterioramento accidentale della merce passa al contraente al momento della spedizione a quest’ultimo, al più

tardi nel momento in cui esce dal magazzino. Ciò vale a prescindere dal fatto che la spedizione della merce avvenga o meno dal luogo di esecuzione e a prescindere da chi

sostiene i costi di trasporto.

4. Smaltimento degli imballaggi

Per lo smaltimento degli imballaggi, ad eccezione dei pallet, valgono le disposizioni del decreto sugli imballaggi. Colui che effettua l’ordine è tenuto a smaltire l’imballaggio a

proprie spese.

5. Termini di consegna, responsabilità in caso di ritardo, forza maggiore.

In caso di inadempienza di accettazione o di violazione per colpa di altri obblighi accessori da parte del cliente, abbiamo la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e delle

maggiori spese conseguenti. Fatti salvi ulteriori diritti. I termini di consegna da noi indicati non sono mai vincolanti, salvo accordi diversi. Non si assume alcuna responsabilità

per la durata del trasporto da parte di uno spedizioniere o di un corriere da noi incaricato. I termini di consegna confermati come vincolanti decorrono non prima dell’invio della

conferma d’ordine a condizione il partner contrattuale abbia effettuato in tempo utile o regolarmente eventuali pagamenti anticipati richiesti o concordati. Il ritardo da parte

nostra si verifica solo a seguito di un ragionevole termine di differimento comunicato per iscritto. Non siamo responsabili per ritardi di consegna e di servizi, inclusi quelli per i

quali sono stati concordati termini vincolanti, dovuti a forza maggiore o ad altri eventi che rendono la consegna difficile o impossibile per noi, ad esempio scioperi, serrate, danni

causati da incendio o inondazione, embargo commerciale, catastrofi e altri casi di forza maggiore. Per questo motivo il partner contrattuale può recedere dal contratto. Qualora

sia stata concordata una consegna immediata e la merce sia disponibile, il cliente non può pretendere che la spedizione venga effettuata prima di 3 giorni dal ricevimento

della conferma d’ordine. Eventuali successive modifiche apportate al contratto comportano un adeguato differimento del termine di consegna, nel caso in cui questo sia stato

concordato in modo vincolante.

6. Pagamento, ritardo di pagamento

Il luogo di pagamento è Vetschau/Spreewald. I nostri prezzi si intendono franco fabbrica, se non diversamente indicato nella conferma d’ordine. L’imposta sul valore aggiunto

non è inclusa nei nostri prezzi. L’aliquota stabilita per legge è riportata separatamente nella fattura. L’applicazione di uno sconto è soggetta a un particolare accordo scritto. Se

non diversamente indicato nella conferma d’ordine, la scadenza di pagamento del prezzo d’acquisto è entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. Si applicano le disposizioni

di legge in materia di ritardi nei pagamenti. In caso di ritardato pagamento da parte del partner contrattuale abbiamo la facoltà di addebitare interessi di mora al tasso legale,

fatto salvo un danno maggiore dimostrato. Inoltre, ci riserviamo il diritto di subordinare le forniture non ancora effettuate al completo pagamento dell’importo in sospeso e al

pagamento anticipato della fornitura da effettuare.

7. Manutenzione e pulizia delle piastrelle in gres porcellanato

Per quanto riguarda la manutenzione e la pulizia di piastrelle con superfici naturali, strutturate e lucidate, le istruzioni per la prima pulizia dopo la posa e le istruzioni per la

pulizia periodica di mantenimento sono vincolanti e vengono inviate al cliente con il primo ordine, e possono essere trovate sul nostro sito web. Le istruzioni del produttore del

detergente utilizzato devono essere sono vincolanti e devono essere osservate.

8. Posa in opera di piastrelle in gres porcellanato

Le istruzioni per la posa delle piastrelle in gres porcellanato sono vincolanti e vengono inviate al cliente con primo ordine e sono disponibili sul nostro sito web.

Un’installazione professionale è indispensabile per ottenere un risultato finale di massimo effetto. Le nostre piastrelle in gres porcellanato possono essere incollate o posate con

malta cementizia. La scelta e l’applicazione dell’adesivo o della malta più indicati devono essere effettuate in base alle indicazioni del produttore e devono essere rispettate.

9. Compensazione

Il cliente può compensare solo crediti giuridicamente accertati, incontestati o da noi riconosciuti.

10. Riserva di proprietà, cessione a titolo di garanzia

Ci riserviamo il diritto di proprietà sulla merce fornita fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale in essere.

Il cliente è tenuto ad informarci immediatamente per iscritto in caso di pignoramenti o petizioni d’insolvenza o di altri interventi da parte di terzi. Il cliente ha la facoltà di

rivendere la merce nel corso della normale attività commerciale. Tuttavia, fin da ora egli cede a noi a titolo di garanzia tutti i crediti nei confronti di terzi a lui spettanti a seguito

dell’alienazione. La lavorazione della merce da parte del cliente avviene sempre per noi. Qualora la merce venga abbinata a un terreno, il cliente fin da ora cede a noi a titolo di

garanzia tutti i crediti nei confronti di terzi, a lui spettanti a seguito dell’abbinamento della merce a un terreno.

Le suddette cessioni a titolo di garanzia sono limitate all’importo da noi fatturato per la merce rivenduta o lavorata. Accettiamo le cessioni. Il cliente mantiene la facoltà di

riscuotere il credito, ma ci riserviamo il diritto di riscuotere i crediti in prima persona non appena il cliente non adempie ai propri obblighi di pagamento. Su richiesta del cliente,

ci impegniamo a svincolare i crediti ceduti a titolo di garanzia nella misura in cui il loro valore di realizzo superi di oltre il 10 % il credito da garantire.

11. Garanzia per vizi, prescrizione

Per le merci di 2° o 3° scelta (cioè differenze di colore, differenze di qualità nei materiali e nelle proprietà), definite come tali, sono esclusi tutti i diritti di garanzia per vizi, in

quanto non si tratta di vizi.

Inoltre, non sono da considerarsi vizi i danni attribuibili al consumo da utilizzo o invecchiamento o alla normale usura, a uso improprio, a errori di funzionamento, a incendio,

fulmine, umidità o ad altri errori di lavorazione.

I prodotti del marchio Porcelaingres riproducono motivi e colori di materiali naturali. Le varianti nei motivi e nelle tonalità di colore sono quindi particolari caratteristiche di qualità

e non rappresentano un vizio.

I diritti del cliente in caso di vizi della cosa presuppongono che il cliente, nel caso di un’operazione commerciale, ispezioni la merce immediatamente dopo la consegna, nella

misura in cui ciò sia possibile nel corso del normale svolgimento dell’attività commerciale, e qualora un vizio sia evidente, ne dia immediata comunicazione. Qualora il cliente

non ne dia comunicazione, la merce si intende accettata, fatto salvo il caso in cui il vizio non sia riconoscibile all’ispezione. La comunicazione di un tale vizio che risulti evidente

successivamente, la comunicazione deve essere inviata immediatamente dopo la scoperta; altrimenti la merce è considerata consegnata priva di difetti anche in presenza di tale

vizio. Per preservare i diritti del cliente è sufficiente l’invio della comunicazione.

Le disposizioni riportate nel paragrafo precedente non si applicano se il difetto è stato da noi occultato in modo fraudolento.

Per tutti gli altri casi vale quanto stabilito dalla legge per la vendita e la fornitura di piastrelle per pavimenti e rivestimenti.

I termini di legge per la vendita e la fornitura di piastrelle per pavimenti e rivestimenti valgono anche per la prescrizione dei diritti per vizi della cosa. Il termine di prescrizione

decorre dalla consegna della merce al cliente.

12 Arbitrato in caso di controversie per vizi della cosa

Qualora, in caso di divergenze di opinione sull’assenza, sulla presenza o sull’eliminazione dei vizi della nostra merce, o sul minor valore della merce fornita (ivi incluse le

controversie sul pagamento dell’intero prezzo d’acquisto in caso di vizi ad eccezione dei procedimenti di ingiunzione da noi avviati per pagamento incompleto o tardivo del

prezzo d’acquisto) non sia possibile raggiungere un accordo tra le parti, vale il giudizio di un esperto giurato nominato pubblicamente in qualità di arbitro. Qualora, entro 2

settimane dalla richiesta di una delle parti non giungano a un accordo su un determinato perito, la Camera di Commercio e dell’Industria di Cottbus stabilisce un esperto giurato

nominato pubblicamente, vincolante per entrambe le parti. La parte soccombente a seguito delle conclusioni dell’esperto sostiene i costi di quest’ultimo; in caso di soccombenza

reciproca, i costi vengono ripartiti in proporzione. Le constatazioni dell’esperto in merito all’esistenza o meno dei vizi e alla valutazione sono vincolanti per le parti e soggette a

revisione giudiziaria ai sensi dei §§ 317, 319 del Codice Civile Federale solo in caso di palese inesattezza.

Tuttavia, l’arbitrato non è possibile se il danno economico è inferiore ai costi che ci si attende da tale arbitrato.

13. Limitazione generale di responsabilità

Non siamo responsabili per violazioni colpose di obblighi contrattuali, a meno che non si tratti di obblighi contrattuali sostanziali. L’esclusione o la limitazione di responsabilità non

si applica a danni cui conseguono lesioni alla vita, al corpo o alla salute, derivanti da una violazione per negligenza di obblighi da parte nostra o da una violazione intenzionale

o per negligenza di obblighi da parte di un nostro rappresentante legale o collaboratore. L’esclusione o la limitazione di responsabilità non si applica nemmeno ad altri danni

riconducibili a una violazione di obblighi per grave negligenza da parte nostra o a violazione di obblighi per grave negligenza o intenzionale da parte di un nostro rappresentante

legale o collaboratore.

14. Accordo arbitrale

Ad eccezione delle controversie che hanno come oggetto il nostro diritto al pagamento tempestivo e completo del prezzo d’acquisto, senza che si tratti di vizi e procedimenti di

ingiunzione da noi avviati a causa di incompleto o ritardato pagamento del prezzo d’acquisto - anche in caso di vizi - per i quali resta competente la giurisdizione statale, tutte le

controversie derivanti dai contratti conclusi con il cliente, comprese le controversie sulla loro validità, ad eccezione dei casi menzionati al punto 12, vengono risolte in conformità

con le norme di arbitrato dell’Istituto tedesco per l’arbitrato. (DIS) con esclusione del giusto processo e dell’applicazione del diritto sostanziale della Repubblica Federale di

Germania. Il tribunale arbitrale è composto da 3 arbitri. Sede dell’arbitrato è Cottbus. La lingua procedurale è il tedesco. Il tribunale arbitrale si pronuncerà anche sulle spese.

15. Diritti d’autore

Con i diritti d’autore di Porcelaingres GmbH, Vetschau (Germania) Porcelaingres GmbH, Vetschau (Germania) si riserva tutti i diritti. Testo, immagini, grafica, suono, animazione e

video, così come la loro disposizione sui materiali pubblicitari e siti web utilizzati da Porcelaingres sono protetti da copyright e altre leggi di protezione. Il contenuto dei materiali

pubblicitari utilizzati da Porcelaingres e il sito web di Porcelaingres non possono essere copiati, distribuiti, modificati o resi accessibili a terzi per scopi commerciali. Si precisa che

anche le immagini utilizzate da Porcelaingres nei materiali pubblicitari e nei siti web di Porcelaingres sono in parte soggette ai diritti d’autore di terzi. Le Condizioni Generali di

Vendita e il sito web di Porcelaingres non concedono alcuna licenza per l’utilizzo della proprietà intellettuale di Porcelaingres o di terzi.

16.2 Foro competente

Nel caso in cui il cliente sia un commerciante, il foro competente è il tribunale di Vetschau, competente per la sede della società.

Ordini e consegne sono soggetti alla legge della Repubblica Federale Tedesca. È esclusa l’applicazione della convenzione sulla vendita internazionale di beni. Il luogo di

adempimento è stabilito da noi a Vetschau.

17. Clausola salvatoria

Qualora una qualsiasi clausola del contratto con il cliente, compresi questi termini e condizioni, in tutto o in parte, dovessero essere o diventare non validi, ciò non pregiudica la

validità delle restanti disposizioni. La clausola totalmente o parzialmente inefficace è sostituita da una regola che il cui effetto economico si avvicini quanto più possibile all’effetto

economico della clausola divenuta inefficace.