GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA: NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014
PUBBLICATO IL 20 MAGGIO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui
gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Questa revisione mira ad estendere la norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati e ad ampliare i casi di
tenuta del registro, ma anche a responsabilizzare i produttori.
Il nuovo regolamento è entrato in vigore 1° gennaio 2015. Inoltre gli attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento
(CE) n. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli F-gas, resteranno in
vigore e continueranno ad applicarsi fintantoché non siano abrogati e sostituiti.
Il regolamento (CE) n. 842/2006, dove il limite erano i 3 kg di F-gas nel circuito, viene modificato e viene introdotto un nuovo parametro per
l’obbligo di controllo delle perdite, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.
Non sarà quindi più la quantità di F-gas contenuta ad essere considerata, ma l’ impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente:
ovvero dal prodotto del GWP (global warming potential ) del F-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.
Le tempistiche di controllo saranno:
a) tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni 12 mesi;
b) trale50e500tonnellatediCO2equivalentealmenounavoltaogniseimesi;
c) sopra le almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni tre mesi.
Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche raddoppiano.
• Leapparecchiaturecontenentimenodi3kgdigasfluoruratiaeffettoserraoleapparecchiatureermeticamentesigillatecontenentimenodi
6kgdigas,hannoavutouna derogaaicontrollidelleperditefinoal31dicembre2016.
• Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente, non sono soggette ai
controlli delle perdite purché le apparecchiature stesse siano etichettate come tali.
• Glioperatorisonoobbligatiateneredeinuoviregistriqualorasianosottopostiall’obbligodeicontrolli.Nellamisuraincuiiregistricontengano
informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006.
Le informazioni che dovrà contenere il registro riguardano:
1. la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
2. le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
3. se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio
o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certi
ficato;
4. le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
5. l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo
smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
6. le date e i risultati dei controlli effettuati
7. qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
Sono inoltre cambiati i limiti delle attività coperture dalla norma; le persone e le imprese che svolgono le attività di recupero di gas fluorurati,
installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, controlli delle perdite o smantellamento delle apparecchiature quali:
• apparecchiature fisse di refrigerazione;
• apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
• pompe di calore fisse;
• apparecchiature fisse di protezione antincendio;
dovranno essere certificate e adottare misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.
La novità rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 è che viene introdotto l’obbligo della formazione che dovrà essere assicurato dagli Stati
membri.
Il capo III del regolamento, introduce restrizioni all’immissione in commercio. Un riscontro rispetto alle osservazioni raccolte dalla categoria.
• Igasfluoruratiaeffettoserradovrannoessereesclusivamentevendutiaeacquistatidaimpreseinpossessodeicertificatiodegliattestati
o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.
• Alleimpresenoncertificate,chenonsvolgonoleattivitàdiinstallazione,nonèimpeditoraccogliere,trasportareoconsegnaregasfluorurati
a effetto serra.
• Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori finali unicamente
qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata.
Dalla data indicata nello stesso allegato, è vietata l’ immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati all’allegato III.
Per i sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui
funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750, la data del divieto è il
1° gennaio 2025. Tale divieto non si applica alle apparecchiature progettate in ecodesign ai sensi della direttiva 2009/125/CE (dove le emissioni
di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita del prodotto risultano inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che non contengono HFC)
esistendo lafacoltàdapartedegliStatimembridirichiedereunaderogaperquattroanni.
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