Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 300 del 29.12.2003): Attuazione
dell’art. 51, comma 2 della Legge n° 3 del 16.01.2003 come modificato
dall’art. 7 della Legge n° 306 del 21.10.2003 in materia di tutela della
salute dei non fumatori.
Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ven-
tilazione e di ricambio d’aria e dei modelli dei cartelli connessi al
divieto di fumo.
1. I locali riservati ai fumatori, di cui all’art. 51, comma 1, lettera b) della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come
tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri
ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori
devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
a. essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b. essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitual-
mente in posizione di chiusura;
c. essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto
dai successivi punti 9 e 10;
d. non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non
fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi
meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una por-
tata d’aria di ricambio supplementare esterna o immessa per
trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.
L’aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata.
La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/
secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in con-
formità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento
pari allo 0,7 persone/mq. All’ingresso dei locali è indicato il numero
massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell’impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non
inferiore a 5 Pa rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai
sensi dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque
essere inferiore alla metà della superficie complessiva di sommini-
strazione dell’esercizio.
TASSI DI VENTILAZIONE PER GLI AMBIENTI RESIDENZIALI SECONDO
LA UNI EN 15251 DURANTE I MOMENTI DI OCCUPAZIONE
5. L’aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma
deve essere espulsa all’esterno attraverso idonei impianti e funzionali
aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di
emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di
igiene ed edilizi.
6 La progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo
dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio
energetico, come pure alle norme tecniche dell’Ente Italiano di Unifi-
cazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). I soggetti
abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in
opera degli impianti secondo le regole dell’arte ed in conformità dei
medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i cer-
tificati di installazione comprensivi dell’idoneità del sistema di espul-
sione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti
di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell’autorità
competente.
7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, ade-
guatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini dell’omogeneità
sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono
recare la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della
relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contrav-
ventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e
cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al
punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare
evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO FU-
MARE”.
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con
l’indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui
al punto 7, la scritta “AREA PER FUMATORI”.
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli
luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la
dizione: “VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI
VENTILAZIONE”, che si accendono automaticamente in caso di
mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione
supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta
indicativa dell’area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratte-
ristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all’applicazione
della normativa di cui all’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
COMMERCIALE / INTRODUZIONE
CATEGORIA
TASSO DI RINNOVO DELL’ARIA
a
SOGGIORNO E STANZE DA LETTO,
PRINCIPALMENTE FLUSSO DI ARIA ESTERNA
FLUSSO ESTRATTO, L/S
l/s
ach
l/s, pers
b
l/s m
2
Cucina
Bagni
Toilets
(1)
(2)
(3)
(4a)
(4b)
(4)
I
0,49
0,7
10
1,4
28
20
14
II
0,42
0,6
7
1,0
20
15
10
III
0,35
0,5
4
0,6
14
10
7
a
I tassi di rinnovo dell’aria espressi in l/s m
2
e ach (ricambi orari) corrispondono tra loro quando l’altezza del soffitto è 2,5 m.
b
Il numero degli occupanti in una residenza può essere stimato dal numero delle stanze da letto. Le assunzioni fatte a livello nazionale devono essere
usate, qualora esistenti. Esse possono essere diverse per calcoli relativi all’energia ed aIl’IAQ.
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