Grazie all’incentivo Conto Termico, è possibile riqualificare unità immobiliari ed edifici (o parti di edifici) singoli o condominiali,
di qualunque categoria catastale purché già esistenti, per migliorarne le prestazioni energetiche.
In particolare, è possibile beneficiarne per recuperare la spesa sostenuta per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con sistemi a pompe di calore.
I soggetti ammessi sono le Pubbliche Amministrazioni (PA) e i soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di
impresa o di reddito agrario).
L’incentivo è erogato in rate annuali per una durata variabile (tra i 2 e i 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. Se l’incentivo è minore
di 5.000€ viene erogato in un’unica rata.
L’incentivo è regolato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), tramite il Portaltermico, un portale dedicato attraverso il quale i soggetti
possono inviare la documentazione necessaria.
Per verificare il rispetto dei requisiti tecnici de
finiti dal decreto e il calcolo dell’incentivo è richiesto al soggetto responsabile di compilare una
scheda-domanda relative all’immobile e all’impianto installato.
CONTO
TERMICO
La detrazione del 65% si applica per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi categoria
La detrazione viene erogata come compensazione IRPEF o IRES in 10 anni fino a un massimo di spesa di 30mila euro.
SUPER
BONUS
Nel caso di impianti a pompa di calore, è possibile accedere alla detrazione nel caso di installazione di un sistema ad alta efficienza in
sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente.
catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento.
ECO
BONUS
La detrazione fiscale può essere richiesta per gli interventi effettuati fino al 31.12.2022.
Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n°34, noto come “Decreto Rilancio”, introduce con l’art. 119 un ampliamento della detrazione per le
spese di riqualificazione energetica e interventi anti-sismici (Ecobonus e Sismabonus) con l’introduzione dell’aliquota al 110% per le spese
sostenute per specifici interventi.
Tale Superbonus sarà usufruibile per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022. Il Decreto Rilancio reintroduce, inoltre, la
possibilità per il contribuente di optare – in accordo con il proprio fornitore – o per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, con la
possibilità di cedere il credito anche a istituti bancari e finanziari.
Per accedere al Superbonus, gli interventi trainanti devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, tramite l’attestato
di prestazione energetica (A.P.E.) da effettuarsi ante e post intervento. Nel caso l’edificio si trovasse nella penultima (terzultima) classe,
bisognerà dimostrare, sempre tramite A.P.E., il conseguimento dalla classe energetica più alta.
La detrazione del 50% si applica per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
FISCALE
La detrazione è riconosciuta solamente per le spese sostenute per lavori eseguiti su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali alla
condizione che l’opera sia finalizzata al risparmio energetico.
L’aliquota del 50% viene applicata come compensazione IRPEF o IRES in 10 anni fino a un massimo di spesa di 96mila euro.
Dal 2019, è obbligatorio trasmettere sul portale ENEA i dati necessari a ottenere la detrazione per gli interventi che comportano il risparmio
energetico e/o l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
DETRAZIONE
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