ECOINCENTIVI

CONTO TERMICO 2.0

Grazie all’incentivo Conto Termico, è possibile riqualificare unità immobiliari ed edifici (o parti di edifici) singoli o condominiali,

di qualunque categoria catastale purché già esistenti, per migliorarne le prestazioni energetiche.

In particolare, è possibile beneficiarne per recuperare la spesa sostenuta per gli interventi di sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con sistemi a pompe di calore.

I soggetti ammessi sono le Pubbliche Amministrazioni (PA) e i soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di

impresa o di reddito agrario).

L’incentivo è erogato in rate annuali per una durata variabile (tra i 2 e i 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. Se l’incentivo è minore

di 5.000€ viene erogato in un’unica rata.

L’incentivo è regolato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), tramite il Portaltermico, un portale dedicato attraverso il quale i soggetti

possono inviare la documentazione necessaria.

Per verificare il rispetto dei requisiti tecnici de

finiti dal decreto e il calcolo dell’incentivo è richiesto al soggetto responsabile di compilare una

scheda-domanda relative all’immobile e all’impianto installato.

ECOBONUS 65% E SUPERBONUS 110%

CONTO

TERMICO

2.0

La detrazione del 65% si applica per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi categoria

La detrazione viene erogata come compensazione IRPEF o IRES in 10 anni fino a un massimo di spesa di 30mila euro.

SUPER

BONUS

110%

Nel caso di impianti a pompa di calore, è possibile accedere alla detrazione nel caso di installazione di un sistema ad alta efficienza in

sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente.

catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento.

ECO

BONUS

La detrazione fiscale può essere richiesta per gli interventi effettuati fino al 31.12.2022.

65%

Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n°34, noto come “Decreto Rilancio”, introduce con l’art. 119 un ampliamento della detrazione per le

spese di riqualificazione energetica e interventi anti-sismici (Ecobonus e Sismabonus) con l’introduzione dell’aliquota al 110% per le spese

sostenute per specifici interventi.

Tale Superbonus sarà usufruibile per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022. Il Decreto Rilancio reintroduce, inoltre, la

possibilità per il contribuente di optare – in accordo con il proprio fornitore – o per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, con la

possibilità di cedere il credito anche a istituti bancari e finanziari.

Per accedere al Superbonus, gli interventi trainanti devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, tramite l’attestato

di prestazione energetica (A.P.E.) da effettuarsi ante e post intervento. Nel caso l’edificio si trovasse nella penultima (terzultima) classe,

bisognerà dimostrare, sempre tramite A.P.E., il conseguimento dalla classe energetica più alta.

DETRAZIONE 50%

La detrazione del 50% si applica per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

FISCALE

La detrazione è riconosciuta solamente per le spese sostenute per lavori eseguiti su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali alla

50%

condizione che l’opera sia finalizzata al risparmio energetico.

L’aliquota del 50% viene applicata come compensazione IRPEF o IRES in 10 anni fino a un massimo di spesa di 96mila euro.

Dal 2019, è obbligatorio trasmettere sul portale ENEA i dati necessari a ottenere la detrazione per gli interventi che comportano il risparmio

energetico e/o l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

DETRAZIONE

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