NORME A TUTELA DELLA SALUTE

Direttiva per l’acqua potabile - 98/83/EC (*)

Il Consiglio Europeo ha votato in data 3 novembre 1998 la Direttiva

del Consiglio 98/83/EC, meglio nota come “Direttiva per l’Acqua

Potabile”, con l’obiettivo di proteggere la salute umana dei cittadini

d’Europa dagli effetti dannosi dovuti a contaminazioni dell’acqua

per il consumo umano.

Il testo della Direttiva, con gli ultimi emendamenti che includono la

Direttiva della Commissione (EU) 2015/1787 del 6 ottobre 2015, fa

ormai parte della legislazione consolidata dell’Unione Europea.

La Direttiva per l’Acqua Potabile si applica per:

tutti gli impianti di distribuzione che servono più di 50 individui

o che forniscono più di 10 metri cubi al giorno, ma anche agli

impianti di distribuzione che ne servono e forniscono meno se

l’acqua fornita fa parte di un’attività economica

acqua potabile da autocisterne

acqua potabile in bottiglia o contenitori

acqua usata nell’industria alimentare, fatta eccezione per i casi

in cui le autorità nazionali competenti siano soddisfatte del fatto

che la qualità dell’acqua non possa compromettere l’integrità

degli alimenti nella loro forma finita

La Direttiva stabilisce gli standard di qualità essenziali a livello

dell’UE: un totale di 48 parametri microbiologici, chimici e di indica-

zione deve essere monitorato e testato su base regolare. In generale,

sono stati usati come base scientifica per gli standard qualitativi

dell’acqua potabile le linee guida della World Health Organization

per l’acqua potabile e l’opinione del Comitato Consultivo Scientifico

della Commissione.

Ciascuno stato ha facoltà di includere requisiti aggiuntivi, come

ad esempio regolamentare le sostanze addizionali rilevanti all’in-

terno dello specifico territorio o fissare standard più restrittivi. Agli

Stati Membri non è permesso tuttavia disporre degli standard meno

rigidi, poichè il livello di protezione della salute umana deve essere

lo stesso per tutta l’Unione Europea.

In Italia, al momento della stampa di questo catalogo, le carat-

teristiche dell’acqua per il consumo umano sono definite dalla

legislazione attuale tramite i Decreti Legge N. 31 del 2 febbraio

2001 e N. 27 del 2 febbraio 2002, come definito dallo standard

italiano UNI 9182: 2014 “Impianti di alimentazione e distribuzione

d’acqua fredda e calda - Progettazione, installazione e collaudo”.

La Direttiva si compone di diverse parti: pianificazione, norme (obblighi

degli Stati Membri e della Commissione), monitoraggio e informa-

zioni ai consumatori.

NOTE

(*)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legisla-

tion_en.html

Pianificazione

Gli Stati Membri hanno l’obbligo di definire le zone di approvvigiona-

mento dell’acqua e programmi di monitoraggio adeguati in accordo

con i requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva.

Norme

A ciascun Stato Membro dell’Unione Europea è richiesto il recepi-

mento della Direttiva per l’Acqua Potabile nella propria legislazione.

Sostanzialmente, le norme sanciscono che ciascuno Stato:

debba prendere tutte le misure necessarie per garantire che

l’acqua per il consumo umano sia sana e pulita e che, in

nessuna circostanza, tali misure possano consentire il deterio-

ramento della qualità attuale dell’acqua per il consumo umano

garantire che qualunque mancato rispetto dei parametri sia

investigato e corretto per mezzo di misure correttive nel più

breve tempo possibile

proibire/restringere l’uso del rispettivo approvvigionamento

d’acqua nel caso in cui le ragioni per la protezione della salute

lo imponessero e informare i consumatori tempestivamente in

materia e fornire la consulenza necessaria

prendere tutte le dovute misure per garantire che, in caso di

utilizzo di determinati materiali in nuove installazioni, nessuna

impurità associata ai suddetti materiali resti nell’acqua per il

consumo umano

Monitoraggio

Gli Stati Membri hanno l’obbligo di garantire il monitoraggio

regolare della qualità dell’acqua al fine di verificare il rispetto

dei requisiti della Direttiva per l’Acqua Potabile. Per soddisfare

i requisiti di monitoraggio, dovranno essere definiti appropriati

programmi di monitoraggio da parte delle autorità competenti.

La Direttiva per l’Acqua Potabile definisce dei requisiti minimi per i

programmi di monitoraggio. Ogni tre anni, ciascun Stato Membro

deve pubblicare un rapporto sulla qualità dell’acqua. La Commis-

sione Europea valuta i risultati del monitoraggio della qualità

dell’acqua sulla base degli standard imposti e redige un rapporto

di sintesi, che riassume, quindi, la qualità dell’acqua potabile e i

suoi miglioramenti a livello europeo.

Informazioni

La Direttiva richiede di garantire ai consumatori, con regolare

frequenza, informazioni aggiornate e adeguate relativamente alla

qualità dell’acqua per il consumo umano. In particolare:

eventuali esenzioni dall’applicazione della Direttiva

rispetto degli standard di qualità e requisiti di monitoraggio

azioni di rimedio e restrizione all’uso in caso di mancato rispetto

dei parametri definiti

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Capitolo 1

L’evoluzione della distribuzione sanitaria: salute ed efficienza energetica