Il Consiglio Europeo ha votato in data 3 novembre 1998 la Direttiva
del Consiglio 98/83/EC, meglio nota come “Direttiva per l’Acqua
d’Europa dagli effetti dannosi dovuti a contaminazioni dell’acqua
per il consumo umano.
Il testo della Direttiva, con gli ultimi emendamenti che includono la
Direttiva della Commissione (EU) 2015/1787 del 6 ottobre 2015, fa
ormai parte della legislazione consolidata dell’Unione Europea.
La Direttiva per l’Acqua Potabile si applica per:
tutti gli impianti di distribuzione che servono più di 50 individui
o che forniscono più di 10 metri cubi al giorno, ma anche agli
impianti di distribuzione che ne servono e forniscono meno se
l’acqua fornita fa parte di un’attività economica
acqua potabile da autocisterne
acqua potabile in bottiglia o contenitori
acqua usata nell’industria alimentare, fatta eccezione per i casi
in cui le autorità nazionali competenti siano soddisfatte del fatto
che la qualità dell’acqua non possa compromettere l’integrità
degli alimenti nella loro forma finita
La Direttiva stabilisce gli standard di qualità essenziali a livello
dell’UE: un totale di 48 parametri microbiologici, chimici e di indica-
zione deve essere monitorato e testato su base regolare. In generale,
sono stati usati come base scientifica per gli standard qualitativi
dell’acqua potabile le linee guida della World Health Organization
per l’acqua potabile e l’opinione del Comitato Consultivo Scientifico
della Commissione.
Ciascuno stato ha facoltà di includere requisiti aggiuntivi, come
ad esempio regolamentare le sostanze addizionali rilevanti all’in-
terno dello specifico territorio o fissare standard più restrittivi. Agli
Stati Membri non è permesso tuttavia disporre degli standard meno
rigidi, poichè il livello di protezione della salute umana deve essere
lo stesso per tutta l’Unione Europea.
In Italia, al momento della stampa di questo catalogo, le carat-
teristiche dell’acqua per il consumo umano sono definite dalla
legislazione attuale tramite i Decreti Legge N. 31 del 2 febbraio
2001 e N. 27 del 2 febbraio 2002, come definito dallo standard
italiano UNI 9182: 2014 “Impianti di alimentazione e distribuzione
d’acqua fredda e calda - Progettazione, installazione e collaudo”.
La Direttiva si compone di diverse parti: pianificazione, norme (obblighi
degli Stati Membri e della Commissione), monitoraggio e informa-
zioni ai consumatori.
NOTE
(*)
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legisla-
tion_en.html
Pianificazione
Gli Stati Membri hanno l’obbligo di definire le zone di approvvigiona-
mento dell’acqua e programmi di monitoraggio adeguati in accordo
con i requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva.
Norme
A ciascun Stato Membro dell’Unione Europea è richiesto il recepi-
mento della Direttiva per l’Acqua Potabile nella propria legislazione.
Sostanzialmente, le norme sanciscono che ciascuno Stato:
debba prendere tutte le misure necessarie per garantire che
l’acqua per il consumo umano sia sana e pulita e che, in
nessuna circostanza, tali misure possano consentire il deterio-
ramento della qualità attuale dell’acqua per il consumo umano
garantire che qualunque mancato rispetto dei parametri sia
investigato e corretto per mezzo di misure correttive nel più
breve tempo possibile
proibire/restringere l’uso del rispettivo approvvigionamento
d’acqua nel caso in cui le ragioni per la protezione della salute
lo imponessero e informare i consumatori tempestivamente in
materia e fornire la consulenza necessaria
prendere tutte le dovute misure per garantire che, in caso di
utilizzo di determinati materiali in nuove installazioni, nessuna
impurità associata ai suddetti materiali resti nell’acqua per il
consumo umano
Monitoraggio
Gli Stati Membri hanno l’obbligo di garantire il monitoraggio
regolare della qualità dell’acqua al fine di verificare il rispetto
dei requisiti della Direttiva per l’Acqua Potabile. Per soddisfare
i requisiti di monitoraggio, dovranno essere definiti appropriati
programmi di monitoraggio da parte delle autorità competenti.
La Direttiva per l’Acqua Potabile definisce dei requisiti minimi per i
programmi di monitoraggio. Ogni tre anni, ciascun Stato Membro
deve pubblicare un rapporto sulla qualità dell’acqua. La Commis-
sione Europea valuta i risultati del monitoraggio della qualità
dell’acqua sulla base degli standard imposti e redige un rapporto
di sintesi, che riassume, quindi, la qualità dell’acqua potabile e i
suoi miglioramenti a livello europeo.
Informazioni
La Direttiva richiede di garantire ai consumatori, con regolare
frequenza, informazioni aggiornate e adeguate relativamente alla
qualità dell’acqua per il consumo umano. In particolare:
eventuali esenzioni dall’applicazione della Direttiva
rispetto degli standard di qualità e requisiti di monitoraggio
azioni di rimedio e restrizione all’uso in caso di mancato rispetto
dei parametri definiti
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Capitolo 1
L’evoluzione della distribuzione sanitaria: salute ed efficienza energetica