NORMATIVE INERENTI AI TRATTAMENTI CHIMICI DEGLI IMPIANTI

11

8.7 Analisi e controlli periodici, frequenza e punti di prelievo

Prospetto 17.a: Parametri e punti di prelievo per i controlli annuali obbligatori.

Tipo di impianto

Analisi e controlli

Climatizzazione estiva ed

invernale ad acqua

Note

Punto di prelievo

Aspetto

C

pH

C

Durezza totale

R– C

Conducibilità elettrica

R– C

Condizionante chimico

C

Nel caso di impianti solari termici il fluido termovettore potrebbe svolgere

sia la funzione antigelo che di condizionante chimico.

Protezione antigelo

C

Controllo da effettuare solo se presente protezione antigelo.

Punti di prelievo:

A: acqua di alimento a monte di qualsiasi trattamento acqua

R: acqua di riempimento e/o reintegro a monte di qualsiasi trattamento acqua

C: acqua di circuito

Decreto Legislativo 2001

Dlgs 31/2001 Acqua Sanitaria

Art. 4.(Obblighi generali)

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:

a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un

potenziale pericolo per la salute umana;

b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I;

c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 1.

3. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l’effetto di consentire un deterioramento del livello esistente

della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l’aumento

dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27-06-2013)

Vigente al: 12-7-2013

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma

dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) - Il Presidente della Repubblica.

ESTRATTO dell’art. 8, comma 1, lettera c):

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di

potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di

12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

[...]; c) la verifica della presenza e della funzionalit

à dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti (in conformità alla norma tecnica

UNI 8065).

ESTRATTO dell’art. 8, comma 5

Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di

controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile

dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; [....] Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in caso

di non ottemperanza da parte dell’operatore che e

ffettua il controllo.

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