Il limite massimo di detrazione è di :
- 48.000 € (pari al 50% della massima spese annua ammissibile di 96.000 €) fino al 31 Dicembre 2017
ripartiti in 10 anni (Legge 11 dicembre 2016, n"232 Art. 1 comma 2).
Sono incentivabili gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o gli interventi atti a conseguire risparmi energetici con particolare riferimento agli
interventi di installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Ricade senz’altro in tale casistica la sostituzione o riqualificazione di un IMPIANTO ESISTENTE con un nuovo IMPIANTO a POMPA di CALORE o ibrido
POMPA di CALORE/SOLARE TERMICO, o ibrido con POMPA di CALORE/CALDAIA a CONDENSAZIONE, o la sostituzione di sistemi di produzione di
acqua calda sanitaria esistenti (es. scaldabagni elettrici o a gas) con nuovi sistemi di produzione di acqua calda sanitaria a pompa di calore o ibridi
pompa di calore/solare termico.
L’installazione di una pompa di calore con un sistema fotovoltaico permette altresì risparmi energetici, ma scatta in questo caso la non cumulabilità
dell’incentivo per la spesa dell’impianto FV (già incentivato con altri strumenti di Legge).
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef),
residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di
godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese :
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e
siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono
intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se :
- è stato immesso nel possesso dell’immobile
- esegue gli interventi a proprio carico
- è stato registrato il compromesso.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Occorre acquisire idonea documentazione comprovante i risparmi energetici conseguiti o conseguibili con l’intervento.
La detrazione del 50% (40% o 36%) per le ristrutturazioni edilizie NON E’ CUMULABILE con la detrazione per l’EFFICIENZA ENERGETICA.
Sono ammessi alla detrazione solo gli interventi su edifici esistenti già dotati di impianto di riscaldamento.
Le agevolazioni interessano i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale
come ad esempio le superfici di vendita), purché esistenti e non in corso di nuova costruzione. Per gli interventi realizzati in fabbricati residenziali
adibiti promiscuamente ad attività commerciale, di arti o di professioni (es. condominio con negozi oppure condominio con uffici) la detrazione si
applica nella misura ridotta alla metà.
Nessuno.
Comunicazione con raccomandata A.R. contenente le seguenti informazioni :
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
- natura dell’intervento da realizzare
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli
obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di contribuzione
- data di inizio dell’intervento di recupero.
Nessuno.
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