È opportuno ricordare che se la scuola

è stata costruita tra il 1975 ed il 1996 le

norme sono in ogni caso quelle del Decre-

to Ministeriale del 1975. Se invece è stata

realizzata dopo il 1996 le norme di riferi-

mento sono quelle emesse dagli enti della

regione in cui si trova l’edificio.

Legge 11 gennaio 1996, n. 23

(in Gazzetta Ufficiale n. 15 - Serie gene-

rale - del 19 gennaio 1996)

Norme per l’edilizia scolastica

Art. 1.- Finalità

Le strutture edilizie costituiscono

elemento fondamentale e integran-

te del sistema scolastico. Obiettivo

della presente legge è assicurare a

tali strutture uno sviluppo qualitativo

e una collocazione sul territorio ade-

guati alla costante evoluzione delle

dinamiche formative, culturali, econo-

miche e sociali.

Art. 3.- Competenze degli enti locali

In attuazione dell’articolo 14, comma

1, lettera i), della legge 8 giugno 1990,

n. 142, provvedono alla realizzazione,

alla fornitura e alla manutenzione ordi-

naria e straordinaria degli edifici:

I comuni, per quelli da destinare a sede

di scuole materne, elementari e medie;

Le province, per quelli da destinare a

sede di istituti e scuole di istruzione

secondaria superiore, compresi i licei

artistici e gli istituti d’arte, di conserva-

tori di musica, di accademie, di istituti

superiori per le industrie artistiche, non-

ché di convitti e di istituzioni educative

statali.

Decreto Ministeriale 18 dicembre

1975

(in sostituzione alla Gazzetta Ufficiale 2

febbraio 1976 n. 29)

Norme tecniche aggiornate relative

all’edilizia scolastica, ivi compresi gli

indici di funzionalità didattica, edili-

zia ed urbanistica, da osservarsi nella

esecuzione di opere di edilizia scola-

stica

Le presenti norme tecniche sostitui-

scono tutte quelle precedentemente

emanate anche sotto forma di circola-

ri e parzialmente le riproducono. Sono

state introdotte nel testo le modifiche

apportate con d.m. 13 settembre 1977

(G.U. 13 dicembre 1977 n. 338).

A decorrere dalla data di entrata in vi-

gore della Legge 11 gennaio 1996, n. 23

“Norme per l’edilizia scolastica” non si

applicano più le norme del presente de-

creto salvo quanto previsto al comma 3

dell’art. 5 della legge indicata.

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