È opportuno ricordare che se la scuola
è stata costruita tra il 1975 ed il 1996 le
norme sono in ogni caso quelle del Decre-
to Ministeriale del 1975. Se invece è stata
realizzata dopo il 1996 le norme di riferi-
mento sono quelle emesse dagli enti della
regione in cui si trova l’edificio.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23
(in Gazzetta Ufficiale n. 15 - Serie gene-
rale - del 19 gennaio 1996)
Norme per l’edilizia scolastica
Art. 1.- Finalità
Le strutture edilizie costituiscono
elemento fondamentale e integran-
te del sistema scolastico. Obiettivo
della presente legge è assicurare a
tali strutture uno sviluppo qualitativo
e una collocazione sul territorio ade-
guati alla costante evoluzione delle
dinamiche formative, culturali, econo-
miche e sociali.
Art. 3.- Competenze degli enti locali
In attuazione dell’articolo 14, comma
1, lettera i), della legge 8 giugno 1990,
n. 142, provvedono alla realizzazione,
alla fornitura e alla manutenzione ordi-
naria e straordinaria degli edifici:
I comuni, per quelli da destinare a sede
di scuole materne, elementari e medie;
Le province, per quelli da destinare a
sede di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte, di conserva-
tori di musica, di accademie, di istituti
superiori per le industrie artistiche, non-
ché di convitti e di istituzioni educative
statali.
Decreto Ministeriale 18 dicembre
1975
(in sostituzione alla Gazzetta Ufficiale 2
febbraio 1976 n. 29)
Norme tecniche aggiornate relative
all’edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici di funzionalità didattica, edili-
zia ed urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scola-
stica
Le presenti norme tecniche sostitui-
scono tutte quelle precedentemente
emanate anche sotto forma di circola-
ri e parzialmente le riproducono. Sono
state introdotte nel testo le modifiche
apportate con d.m. 13 settembre 1977
(G.U. 13 dicembre 1977 n. 338).
A decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della Legge 11 gennaio 1996, n. 23
“Norme per l’edilizia scolastica” non si
applicano più le norme del presente de-
creto salvo quanto previsto al comma 3
dell’art. 5 della legge indicata.
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